1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, al fine di assicurare la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine nonché di prevenire frodi nella commercializzazione, è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive e di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
2-ter. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive di cui al comma 2-bis deve riportare la regione o lo Stato membro dell'Unione europea o il Paese terzo ove è stata effettuata la coltivazione. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichettatura deve essere indicata la percentuale di olive coltivate nei diversi Stati.
2-quater. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato diverso da quello ove è ubicato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione dello Stato ove è ubicato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione della regione o dello Stato di coltivazione delle olive)".
c) il comma 4 è abrogato.
1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 313, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I controlli sull'applicazione del- le disposizioni della presente legge possono essere svolti anche dall'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa)».
1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva od olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500».
1. Gli obblighi di cui agli articoli 1, 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, come modificati dalla presente legge, acquistano efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli olii di oliva vergini ed extravergini etichettati prima di tale data e privi delle indicazioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 313, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, possono essere venduti entro i sei mesi successivi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.